Le immagini rappresentano panchine e tavoli collocati nei giardini delle scuole elementari e medie del capoluogo dall'Amministrazione Comunale grazie all'iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art.1 Finalità e competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1.
Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane cittadino e al fine di favorire idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso le comunità, è istituito a Castelfranco Emilia il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)

2.
Rientrano nella competenza del CCR specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

Art.2 Funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare, tramite pareri obbligatori ma non vincolanti o richieste di informazioni nei confronti degli Organi Comunali, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa, nonchè le varie esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile e dei cittadini in genere.

Art.3 Regolamento

Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art.4 Periodicità e sede delle riunioni

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 volte l'anno. La sede del Consiglio è la Sala Consiliare, piazza della Vittoria n.8, Castelfranco Emilia.

Art.5 Deliberazioni e verbalizzazione

1
Le decisioni prese dal CCR, sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da un ragazzo del Consiglio assistito da un funzionario del Comune, presente alla seduta, e sottoposte all'Amministrazione Comunale, la quale dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

2
Il CCR esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza attraverso deliberazioni. Inoltre l'Amministrazione Comunale ogni anno metterà a disposizione del CCR, attraverso l'assessorato alla Pubblica Istruzione, un badget economico per la realizzazione dei suoi progetti.

3
Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei votanti.

4
I verbali delle deliberazioni del CCR e delle risposte del Consiglio Comunale degli Adulti sono affissi, oltre che nella sede del Comune, anche presso le sedi scolastiche.

Art.6 Competenze del Sindaco

1
Il Sindaco del CCR rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi a tutti gli effetti.

2
Convoca il CCR e la Giunta dei Ragazzi e, sentita la Giunta, fissa gli ordini del giorno e determina le date delle adunanze.

3
Riunisce il CCR entro 10 giorni quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri dei Ragazzi o il Sindaco degli Adulti.

4
Si assicura che il funzionario incaricato curi le deliberazioni del CCR e della Giunta dei Ragazzi, sulle materie determinate alla loro competenza, e che vengano portate ad esecuzione.

5
Si rapporta con il facilitatore per la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, per quanto concerne le competenze del CCR e della Giunta dei Ragazzi.

6
Cura i rapporti con le Autorità cittadine.

7
Si rapporta direttamente con il Consiglio Comunale degli adulti nel caso in cui non siano state recepite le deliberazioni del CCR o della Giunta.

8
Esercita le funzioni attibuitegli dal presente regolamento.

Art.7 Competenze della Giunta dei Ragazzi

1
La Giunta è composta da 6 Assessori e dal Sindaco.

2
La Giunta del CCR collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni.

3
Alla Giunta spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione ed il controllo dell'iter delle deliberazioni del CCR e per l'esecuzione dei programmi da esso approvati.

4
La Giunta del CCR si occupa di tutti quegli atti che non siano di competenza del Sindaco o del CCR.

5
Prima della scadenza del mandato, la Giunta riferisce al CCR e al Consiglio Comunale degli adulti sulla propria attività.

Art.8 Facilitatore e sue competenze

La funzione del facilitatore è esercitata dal pedagogista del Comune o da un incaricato con competenze sulle dinamiche di gruppo. Ha il compito di facilitare la comprensione e le prese di decisione nelle riunioni della Giunta e del CCR e preparatorie ad esse. Deve inoltre facilitare la comunicazione fra Consiglio Comunale dei Ragazzi e Amministrazione Comunale. Aiuta il Sindaco del CCR a stendere gli ordini del giorno, a convocare le sedute, a tenere i rapporti con l'Ufficio Scuola per le funzioni di segretariato. Riferisce al gruppo di tutoraggio, di cui fa parte, degli atti del CCR e della Giunta.

Art.9 Rapporti con il Consiglio Comunale degli Adulti

Il CCR potrà richiedere al Sindaco degli Adulti di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

Art.10 Pubblicità delle sedute

Ai lavori del CCR sarà data la massima pubblicità nelle procedure, identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale degli Adulti. Le sedute sono pubbliche.

Art.11 Eleggibilità

Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola elementare e gli studenti della 1ª, 2ª, 3ª media.

Art.12 Corpo elettorale

Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti che frequentano le classi 4ª e 5ª della scuola elementare e gli studenti della scuola media (classi 1ª, 2ª, 3ª).

Art.13 Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 26 componenti, compreso il Sindaco, così suddivisi: Il consiglio dura in carica due anni scolastici.

Art.14 Modalità e tempi delle elezioni

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
  1. entro il 15 ottobre vengono presentate le candidature al CCR presso i Dirigenti Scolastici delle scuole. Le candidature si possono presentare in modo libero, è ammessa anche l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura
  2. entro il 20 ottobre i Dirigenti Scolastici formano le liste dei candidati, disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome, scuola e classe di appartenenza. Il numero complessivo dei candidati non puņ essere inferiore a 13 per ogni ordine di scuola.
  3. dal 23 al 31 ottobre si svolgerà la campagna elettorale, nelle forme che, d'intesa con il corpo insegnante, gli studenti riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, …)
  4. le elezioni si svolgeranno in orario scolastico il primo venerdì del mese di novembre e sarà costituito per questo un seggio elettorale in ogni scuola per le elementari e un seggio presso la sede del Comune per la scuola media
  5. gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sarà riportata l'unica lista dei candidati per la quale possono esprimere il proprio voto. La scheda è strutturata in modo da permettere l'indicazione delle preferenze per l'elezione dei consiglieri. Gli elettori potranno esprimere una preferenza, apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita la piena autonomia e segretezza del voto
  6. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi
  7. saranno eletti consiglieri i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità sarà nominato chi precede per età
  8. il Presidente del Consiglio Comunale degli Adulti, entro il 15 novembre, proclamerà ufficialmente la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e consegnerà la fascia tricolore che sarà indossata dal Sindaco nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzierà
  9. entro il mese di dicembre si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art.15 Prima seduta

Nella sua prima seduta il CCR dovrà procedere:

Art.16 Supporti

Il Sindaco del CCR e la Giunta si avvalgono, nello svolgimento della loro funzione, di un gruppo di tutoraggio costituito da: Il gruppo è presieduto dall'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Castelfranco Emilia.
Il gruppo si servirà delle strutture comunali, di un funzionario amministrativo che cura il protocollo, la verbalizzazione, la stampa, la pubblicità degli atti, l'invio delle comunicazioni e l'archivio di ogni altro atto amministrativo, per rimuovere ogni ostacolo di carattere burocratico che impedisca o rallenti l'attuazione delle delibere del CCR.

Art.17 Commissione di monitoraggio sull'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1
La Commissione ha il compito di seguire l'esperienza del CCR e valutarne l'impatto sul territorio, con particolare attenzione ai rapporti con le istituzioni, la realtà giovanile e la scuola.

2
La Commissione è composta: La Commissione è presieduta dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art.18 Luogo delle sedute della Giunta

La Giunta eletta si riunirà presso la Sala Consiliare del Comune di Castelfranco Emilia per discutere e proporre gli argomenti da sottoporre ad dibattito del CCR.

Art.19 Surroga Consiglieri dimissionari

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con i candidati delle liste di appartenenza.

Art.20 Compiti della scuola

Le scuole disciplineranno, al proprio interno e in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra eletti ed elettori, nell'ambito del proprio "collegio elettorale" (scuola) attraverso audizioni o dibattiti, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art.21 Commissione elettorale di vigilanza

Presso ciascuna istituzione scolastica sarà costituita, a cura del rispettivo Dirigente Scolastico, la Commissione elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali; tale Commissione sarà composta da due alunni, un genitore e un insegnante; nominerà i membri dei seggi elettorali di ogni plesso che saranno composti da quattro scrutatori (alunni) e un Presidente (genitore).

Art.22 Ricorsi

La Commissione elettorale di vigilanza avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali; i ricorsi dovranno essere presentati entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.



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